Lo scorso 4 febbraio 2026 è stata pubblicata la sentenza di primo grado n. 2129/2026 del Tar Lazio, che ha definito il merito del giudizio a cui essa faceva riferimento.
Il Collegio ha respinto il ricorso proposto da un Massofisioterapista, richiamando integralmente una precedente sentenza emessa nel 2024 dal medesimo Tar, che qualificava tale figura come “operatore di interesse sanitario“.
Come è noto, il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla figura del Massofisioterapista è particolarmente articolato e la sentenza in oggetto si inserisce in tale complessità. A tal proposito, si ribadisce che la linea adottata dalla FNO TSRM e PSTRP è orientata a promuovere in via prioritaria un dialogo costruttivo nelle sedi istituzionali competenti. Di contro essa non intende avallare iniziative giudiziarie individuali che possono generare aspettative infondate, oltre a contribuire ad alimentare incertezze.
La Federazione nazionale è da tempo impegnata nell’attuazione di ogni opportuna iniziativa presso i Ministeri competenti, al fine di assicurare – nell’interesse generale dei professionisti e della collettività – la necessaria e indifferibile chiarezza in ordine al quadro normativo relativo alla figura del Massofisioterapista.
Roma, 5 febbraio 2026