Libera professione – FAQ

 Autorizzazioni 

Il professionista sanitario per esercitare l’attività libero-professionale dovrà verificare la sussistenza dei seguenti vincoli autorizzativi, presso:
  • il Servizio si igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl competente per territorio;
  • il proprio datore di lavoro in caso di rapporto dipendente.

Pubblicità sanitaria  

Un professionista sanitario libero professionista può fare pubblicità alla sua attività? 

Sì, ciò è possibile con alcuni limiti e criteri. In particolare, ai sensi della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha riformato la pubblicità sanitaria, dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto agli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di pubblicare “comunicazioni informative” aventi contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”.  

La legge precisa che le suddette comunicazioni potranno “contenere unicamente le informazioni … funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”. 

La pubblicità sanitaria in Italia è regolamentata da diverse leggi e disposizioni, tra cui il DL n. 46 del 24 febbraio 1997, la Legge n. 248 del 2006 e la citata Legge n. 145 del 2018 cosiddetta Legge Lorenzin, tutte finalizzate a garantire la corretta informazione ai consumatori e la tutela della loro salute. Essa è inoltre regolata dai Codici Deontologici delle professioni sanitarie secondo cui deve essere corretta, veritiera e rispettare il decoro e la dignità della professione. 

In Italia, la pubblicità sanitaria è soggetta a norme molto rigorose per impedirne un cattivo uso. 

La pubblicità sanitaria deve essere veritiera, chiara, precisa e non fuorviante. Inoltre, la pubblicità sanitaria deve essere redatta in modo da non creare false aspettative o confondere il pubblico. In particolare, la pubblicità sanitaria non può fare riferimento a testimonianze o opinioni di persone che non siano esperti del settore sanitario. 

In passato la materia della pubblicità in ambito sanitario era disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175, che permetteva agli esercenti la libera professione in ambito medico solo di effettuare pubblicità “mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici” e previa autorizzazione del sindaco, di fatto vietando la pubblicità a scopo promozionale in tale ambito. Con l’integrazione operata dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112, è stata introdotta la facoltà, regolamentata e vincolata, di inserzioni pubblicitarie attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali, principio poi ulteriormente sviluppato e ampliato in modo organico dalla Legge Bersani (Legge n° 248/2006), norma che esplicitamente ha introdotto principi di libera concorrenza, di matrice comunitaria, e ha abrogato i precedenti divieti di pubblicità promozionale in ambito libero professionale. 

La Legge Bersani ha introdotto anche alcune modifiche a riguardo della promozione dei prodotti dietetici e degli integratori alimentari. Successivamente, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, nota come “Legge Lorenzin”, ha introdotto ulteriori disposizioni sulla pubblicità sanitaria, in particolare per quanto riguarda la pubblicità dei farmaci e dei dispositivi medici. In base alla Legge Lorenzin, la pubblicità dei farmaci deve essere limitata alle sole informazioni di interesse pubblico, come l’indicazione delle patologie per le quali il farmaco è indicato, le modalità di assunzione e le controindicazioni. La pubblicità dei dispositivi medici, invece, è consentita solo se questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di conformità prevista dalla normativa europea. Inoltre, la legge Lorenzin ha introdotto il divieto di pubblicità dei prodotti o delle tecniche sanitarie che promuovono la prevenzione o la cura di malattie per le quali non esiste ancora una cura scientificamente accertata. 

La pubblicità sanitaria è soggetta al controllo da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e degli Ordini professionali.  

La pubblicità dei professionisti sanitari deve rispettare anche la normativa  in materia di protezione dei dati personali che prevede, tra le varie, particolari preclusioni in merito alla possibilità di rendere noti a terzi dati personali dei pazienti, anche qualora non vengano espressamente menzionate informazioni sullo stato di salute dei medesimi. 

In caso di violazione delle norme sulla pubblicità sanitaria, possono essere inflitte sanzioni disciplinari oppure penali e amministrative. 

Per rimanere aggiornato sull’argomento consulta la pagina dedicata “Pubblicità delle professioni sanitarie” nel portale del Ministero della Salute: 

https://www.salute.gov.it/portale/professioniSanitarie/dettaglioContenutiProfessioniSanitarie.jsp?lingua=italiano&id=616&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto 

e decisioni CCEPS, ben suddivise per anno e argomento: 

https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2.jsp?lingua=italiano&ar ea=cceps 

e ultime novità normative Art.6 DL 13 giugno 2023, n.69:  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/06/13/23G00080/sg

 Tematica fiscale e contabile 

Codice di attività economica (ATECO)  

Cosa serve e cosa rappresenta: si riferisce  alla classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT e serve per le rivelazioni statistiche nazionali di carattere economico oltre che per scopi amministrativi e fiscali. Il Codice Ateco è indispensabile quando si vuole aprire una nuova Partita IVA in quanto viene data comunicazione all’Agenzia delle Entrate, specificando la tipologia dell’attività che andrà ad essere svolta. 

Indicatore sintetico di affidabilità (ISA) 

Cosa serve e cosa è: Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) rappresentano uno strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente

sul loro livello di affidabilità fiscale. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando “affidabili”, avranno accesso a significativi benefici premiali. 

VEDI Approfondimento 2023 Agenzia delle Entrate

Il regime dell’IVA 

La normativa: l’art. 10 n. 18 del D.P.R. 633/72 nel testo vigente concede l’esenzione IVA alle “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza l’art.1 comma 1, lett c, del DM 17 maggio 2002 beneficia all’esenzione IVA le professioni sanitarie elencate nel DM del 20 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili 

 

Il bollo 

Quando il compenso è esente IVA e di importo superiore a euro 77,47 va applicata una marca da bollo di euro 2,00 

Il regime fiscale 

Il regime forfettario (regime naturale): cosa è? – È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 54-89 L. 190/2014) e modificato dalla L. 197/2022 art 1 co.54-89 

Al quale  si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale).  

Quali sono i requisiti di accesso al regime forfettario?: ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate); tra i componenti rilevanti va computata la maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva dai professionisti iscritti alla Gestione Separata spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.  

Quali sono le cause di esclusione dal regime forfettario?: 

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito; 
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato; 
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; 
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente; 
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; – coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato 

(sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). 

  

 

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione. 

Salvo che in corso di anno, i ricavi e i compensi percepiti superino 100.000,00 euro; in questo caso si ha la fuoriuscita immediata (si precisa che in caso di superamento del limite , il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento e non retroattivamente) 

 

 

Reddito e tassazione del regime forfettario?: 

Il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (nel nostro caso 78). L’imposta di bollo addebitata in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso, concorrendo sia al limite d’accesso e di permanenza al regime, sia all’imponibile soggetto all’imposta sostitutiva. 

Il regime forfettario prevede il divieto di rivalsa e l’esclusione del diritto di detrazione dell’IVA sugli acquisti. 

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori per i primi cinque anni di attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% in presenza di determinati requisiti: 

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime. 

 

Quali sono le semplificazioni del regime forfettario?: 

  • Il reddito imponibile, indipendentemente dalla natura della prestazione, non viene addebitata  IVA in fattura 
  • Sono esonerati dagli obblighi LIPE / versamento dell’imposta e presentazione della dichiarazione annuale IVA, nonché sono esclusi dall’applicazione degli ISA 
  • Non operano ritenute alla fonte, ad eccezione redditi lavoro dipendente e assimilato 
  • Non sono soggetti a ritenuta d’acconto 
  • Non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, ma solo numerarle e conservarle. Indipendentemente dalla natura della prestazione, non viene addebitata  IVA in fattura 

 

Quali sono le caratteristiche del regime ordinario? – Il reddito si determina con il criterio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, art. 54 comma 1)  salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 

Prevede una tassazione progressiva a scaglioni. 

Il lavoratore autonomo in regime ordinario , oltre IRPEF sarà tenuto al versamento dell’Addizionale regionale e dell’Addizionale Comunale, le cui % si differenziano tra regioni e comuni. 

Il professionista che aderisce al regime ordinario deve tenere: 

  • Registri IVA 
  • Registro incassi e pagamenti 
  • Registro cespiti 

“Si fa presente che per effetto dell’art. 18 DPR 600/73, i dati inseriti nel Registro incassi e pagamenti e nel registro cespiti, possono essere annotati nl Registro IVA” (salvo alcuni particolari casi in cui il compenso va assoggettato ad IVA), in base all’art 10 comma 1 numero 18) del DPR 633/72 « le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.  

Le ritenute di acconto: Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un’impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato, e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, è necessario applicare una ritenuta d’acconto del 20% del compenso. 

Tematica previdenziale, infortuni e malattia 

 La cassa previdenziale 

Cosa è: si intende, l’ente preposto alla riscossione e gestione dei contributi previdenziali e assistenziali dei loro iscritti e versati da una certa categoria di lavoratori. 

Cosa prevede: sotto il profilo previdenziale, le Casse provvedono alla corresponsione delle pensioni, mentre dal lato assistenziale si occupano del pagamento delle prestazioni aggiuntive finalizzate a sostenere il reddito dei loro iscritti (come gli assegni familiari, gli assegni di disoccupazione, gli assegni comunali per la maternità e così via) e delle prestazioni di natura prettamente assistenziale (come la copertura sanitaria degli iscritti e dei loro familiari). 

La Gestione separata INPS 

  • Cosa è: si tratta di un fondo pensionistico a cui devono registrarsi lavoratori autonomi e liberi professionisti senza apposita Cassa. Si occupa di gestire gli aspetti previdenziali, assicurare ai membri prestazioni di invalidità, pensione anticipata o supplementare, il supplemento di pensione, la pensione di vecchiaia e quella data ai familiari dei defunti prima di poter aver diritto di riscossione (66 anni e 7 mesi per gli uomini e 66 anni e 1 mese per le donne). 
  • Chi deve iscriversi alla Gestione Separata:  

I liberi professionisti che non abbiano una Cassa previdenziale di categoria. Chi fornisce una collaborazione coordinata e continuativa. Chi frequenta un dottorato con una borsa di studio, ha un assegno di ricerca o è un medico con un contratto specialistico. 

I lavoratori autonomi occasionali quando superano la soglia dei 5.000 euro annui e devono quindi aprire partita IVA. 

È obbligatoria?: sì, per i professionisti privi di cassa, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ulteriori categorie di lavoratori che sono state aggiunte con leggi successive alla L. n. 335/1995. 

  • Quale è l’aliquota contributiva per l’anno 2023: 26,23% per soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 Iscro , come da Circolare INPS n° 12 del 01-02-2023); del 24% per soggetti titolari di pensione  

La malattia 

  • Tutela del LP iscritto alla Gestione separata INPS: malattia, maternità, paternità: In caso di un evento di malattia che determini una temporanea incapacità lavorativa o di una degenza ospedaliera, gli iscritti alla Gestione Separata hanno diritto a un’indennità economica.   
  • Quando spetta la malattia: le indennità di malattia, di degenza ospedaliera e di malattia di cui all’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017 spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata (La degenza di malattia è disciplinata dalla legge 128 del 2 novembre 2019 che in sostanza ha raddoppiato le diarie (rispetto alla legge citata nel documento allegato) sia in caso di degenza ospedaliera che di degenza domiciliare post ospedaliera.) 
  • Quando non si riceve l’indennità di malattia: L’indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione Separata non si riceve per gli eventi di malattia di durata inferiore a quattro giorni.
  • A chi fare richiesta per i giorni di malattia: al proprio medico curante o alla struttura ospedaliera dove si è ricoverati, la trasmissione telematica all’INPS del certificato è a loro cura 
  • Per l’erogazione dell’indennità, qual è l’obbligo da parte del professionista in caso di malattia: il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce di reperibilità previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa 

La maternità 

  • Requisiti: è necessario che il professionista possieda almeno 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti 
  • La copertura: l’indennità spetta per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data effettiva del parto 
  • Come si invia la domanda: è un Inoltro di domanda diretta per via telematica all’INPS da sito web o indirettamente tramite patronato 
  • Quando può essere inviata la domanda: deve essere inviata entro un anno dall’evento, pena la perdita dell’indennità 
  • Esiste un congedo di paternità: si 
  • Come si calcola l’indennità di maternità o il congedo di paternità: L’importo giornaliero dell’indennità si calcola considerando il reddito imponibile dei 12 mesi precedenti, risultante dai versamenti effettuati. Tale importo deve essere diviso per 365 e moltiplicato per 0,80. L’importo ottenuto corrisponde all’indennità giornaliera da moltiplicare per il numero di giornate indennizzate in 5 mensilità 

Differenza tra studio professionale e ambulatorio 

Lo studio professionale  rappresenta la sede presso la quale l’esercente una professione sanitaria svolge, singolarmente o in forma associata ad altro professionista, la propria attività professionale  

Studio associato: si intende lo svolgimento della professione sanitaria nella forma di associazione professionale o nella forma di società tra professionisti 

Ambulatorio: ogni struttura in cui si svolgano prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell’insieme delle risorse umane, materiali ed organizzative utilizzate per l’esercizio dell’attività. Diversamente dallo studio professionale, è soggetta ad autorizzazione sanitaria.

 

 Il consenso alle cure 

       Il consenso informato rappresenta il diritto personale del paziente           all’autodeterminazione che si concretizza nella facoltà di scegliere liberamente ed in piena consapevolezza tra le diverse possibilità di trattamento terapeutico, nonché in quella di rifiutare le cure e di decidere consapevolmente di interrompere la terapia in atto. La L. n. 219/17 ha, infatti, conferito al paziente un ruolo centrale nell’ambito della procedura per la prestazione del consenso, affermando che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” 

 Il consenso e l’informativa al trattamento dei dati personali e sensibili Trattamento dei dati personali, anche relativi allo stato di salute (c.d. dati particolari), nelle attività sanitarie. 

 Nel disporre le attività di cura e assistenza e quelle collaterali ad esse, il professionista è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 Per semplificare la comprensione di taluni adempimenti in ambito sanitario, di seguito si riporta la scheda informativa predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Per un approfondimento di tali adempimenti, inoltre, si rinvia alla pagina del sito web del Garante nella quale è pubblicata tale scheda e sono approfondite le tematiche ivi esposte (link), nonché alla normativa vigente di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.” 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9091942 

  •