La consulenza tecnica e la perizia nella responsabilità sanitaria

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L’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24  “Gelli-Bianco”  recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (GU. Nr. 64 del 17/03/2017) ha modificato alcuni aspetti connessi con la nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi ad oggetto la responsabilità sanitaria. Infatti, come recita l’art. 15 della citata legge, l’autorità giudiziaria, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia “a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento” (co. 1), garantendo “oltre a quella medico legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie” (co.3), permettendo, così:

  • un approccio più serio e razionale nei procedimenti, civili o penali, ad oggetto problematiche di Responsabilità sanitaria,
  • il vantaggio per chi accusa, per chi giudica e per chi difende, di avvalersi di figure di riferimento che per quella professione e in una determinata fattispecie (esperti o specialisti), hanno maggiore esperienza e conoscenza delle questioni operative e pratiche, relative al profilo professionale, connesse agli aspetti di lavoro, alla conoscenza delle linee guida, delle raccomandazioni, buone pratiche e della più recente produzione scientifica.

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La consulenza tecnica nell’ambito del giudizio è di natura integrativa rispetto all’attività posta in essere dal giudice, il quale può mancare di conoscenze tecniche di ordine specialistico. Affinché possa avere un quadro completo delle conoscenze tecnico-scientifiche, rispetto al caso trattato, il giudice ha la necessità di rivolgersi ad un suo ausiliario, indipendente dalle parti e particolarmente esperto in una materia, arte o disciplina, il compito di assisterlo e supportarlo, per fornire, mediante le competenze e conoscenze tecniche da questi possedute, le informazioni utili a valutare o accertare i fatti, per la formazione del convincimento, arricchire, lo stesso.

L’estrema complessità, dal punto di vista normativo e della evoluzione tecnologica, che sempre più caratterizza alcuni settori, impone in misura crescente la presenza all’interno delle attività processuali, di esperienze e capacità altamente specialistiche. Per tale motivo, nei procedimenti penali e civili in materia di responsabilità sanitaria:

  • la scelta giudiziale di specialisti o esperti che forniscano la propria consulenza o perizia, in ambito civile e penale, è presupposto essenziale per assumere una corretta decisione;
  • le consulenze tecniche e le perizie, nei procedimenti in cui sono coinvolte le professioni sanitarie e laddove è di loro competenza, debbano riguardare professionisti sanitari non medici.

La consulenza potrà essere svolta a supporto delle parti coinvolte nel procedimento (consulente o perito di parte) oppure nell’ambito delle attività preliminari alle azione di risarcimento innanzi al giudice attravero il tentativo obbligatorio di conciliazione(rif. art. 8 L. 24/2017).

Chi è il consulente e come si può diventare consulente o perito presso il tribunale?

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La definizione della figura del consulente tecnico è contenuta nell’art. 61 c.p.c. (Regio Decreto 28 ottobre 1949, n. 1443), in cui si legge:

Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente Codice

Ciascun professionista può richiedere ad uno unico Tribunale la propria iscrizione in un apposito Albo, tenuto per i Consulenti e per i Periti, la cui funzione fondamentale è di garanzia e tutela del corretto svolgimento dell’incarico, assicurando all’amministrazione giudiziaria la collaborazione dei migliori professionisti, in possesso di uno standard (minimo) che dimostri particolare competenza, in grado di assolvere in modo esaustivo, l’incarico che, l’organo giudicante, può conferire loro. Per ciascun tribunale l’albo è unico ed organizzato in categorie, tra le quali, debbono obbligatoriamente essere comprese, quella medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa. Come precisato, a norma della art. 15, co. 3 della l. 24/2017, per la categoria medico-chirurgica negli albi dei consulenti (di cui all’art. 13 disposizioni di att. del cod. di procedura civile) e negli albi dei periti (di cui all’art. 67 norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), è necessario garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie.

Per l’iscrizione all’albo, che avviene a domanda dell’interessato, inoltrata secondo le disposizioni previste da ciascun tribunale (è opportuno consultare il sito del proprio tribunale di afferenza) l’aspirante deve possedere alcuni requisiti indispensabili:

  • speciale competenza (riferita alla professione esercitata): richiede, all’aspirante consulente, il possesso di una conoscenza superiore alla media, particolarmente qualifica ed approfondita della materia professionale stessa e di specifiche specializzazioni o competenze, acquisita con titoli di studio, con lo svolgimento dell’attività professionale, oltreché che con la partecipazione a corsi di aggiornamenti;
  • condotta morale specchiata: riferita al comportamento del professionista che si identifica con una condotta seria, onesta e proba, per la quale non solo non devono incorrere condanne penali o civili, ma neppure sanzioni disciplinari e amministrative, in quanto espressione di mancanza di senso civico. L’assenza di una condotta morale irreprensibile, come la sussistenza di una o più contestazioni avente rilevanza penale, preclude l’iscrizione all’albo professionale;
  • Iscrizione ai rispettivi ordini professionali. Tale requisito è ultimamente stato esteso a ciascuna delle professioni sanitarie (L. 3/2018), per le quali, per l’esercizio professionale, in qualunque forma giuridica svolta, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale, con il pieno godimento dei diritti civili, il possesso del prescritto titolo professionale e di abilitazione all’esercizio della professione stessa.
  • Residenza nella circoscrizione del Tribunale: Un ulteriore requisito per l’iscrizione può essere considerato l’obbligo di residenza nella circoscrizione del tribunale, così come riportato dall’art. 16 delle disp. di att. del codice di procedura civile. Molti tribunali hanno inteso considerare questa indicazione in senso meno restringente e più ampia, facendo riferimento al “domicilio”, in cui un candidato, al momento della domanda di iscrizione, presso la circoscrizione del tribunale, viva o lavori.

Approfondimenti

  Articolo a cura dell’Area difesa della  Commissione Sistema di protezione e polizza assicurativa