FAQ – Domande frequenti

Riportiamo una breve sequela delle più frequenti domande che vengono rivolte alla Segreteria della Federazione Nazionale accompagnate da una sintetica risposta. Per molti argomenti è possibile reperire ulteriore materiale in questo sito web all’interno degli specifici ambiti.
TITOLO ACCADEMICO DI DOTTORE Quali sono i riferimenti normativi la denominazione dei titoli accademici concernenti la nostra professione?
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Cos’è la PEC? La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento. La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento con valore legale, basato sulla posta elettronica, per la trasmissione di documenti informatici attraverso la rete internet.
PEC per i professionisti: ma per quali? La previsione contenuta nella legge n. 2 del 2009 si applica a tutte le professioni regolamentate per le quali il legislatore abbia prescritto la tenuta di un albo o elenco
I professionisti possono utilizzare la PEC gratuita per i cittadini? I professionisti non possono utilizzare la casella di PEC gratuita per i cittadini per l’esercizio della loro attività. La PEC gratuita viene infatti attribuita solo ai cittadini richiedenti per semplificare i rapporti con la PA, riducendo tempi e costi delle comunicazioni L’obbligo posto a carico dei professionisti è invece finalizzato a migliorare le comunicazioni fra la PA e soggetti che operano sul mercato in qualità di esercenti una libera professione.
PEC per i professionisti: anche per coloro che sono dipendenti delle pubbliche amministrazioni? I professionisti, dipendenti delle PA, iscritti nei rispettivi albi o in apposite sezioni separate degli stessi, debbono dotarsi di una casella di PEC indipendentemente dal possesso di quella eventualmente fornita dal datore di lavoro.
Iscrizioni e trasferimento CollegioMi sono laureato in TRMIR all’Università X ma sono residente in un’altra provincia. Posso iscrivermi lo stesso al Collegio x? No. La prima iscrizione deve essere fatta presso il Collegio della provincia di residenza.
Quando allora posso trasferire la mia iscrizione al Collegio X? Ci si può trasferire dopo aver conseguito la residenza a X o provincia. Oppure qualora si eserciti l’attività “prevalente” in X o provincia
Ho cambiato la mia residenza: come lo comunico al Collegio? Si compila un apposito modulo presso la segreteria del Collegio; oppure si può inviare tramite posta o fax comunicazione scritta firmata e datata (allegando anche copia di un documento d’identità) al Collegio.
Pagamento quota annualeHo smarrito l’avviso di pagamento della quota d’iscrizione del Collegio: cosa devo fare?
Le ricevute che attestano il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo, anche per gli anni precedenti a quello in corso, possono essere scaricate dalla propria pagina personale del portale TsrmWeb (https://www.tsrmweb.it/), nella sezione Pagamenti.
Mi sono accorto di aver pagato due volte la quota d’iscrizione: cosa devo fare? In questo caso occorre presentarsi alla sede del Collegio con la relativa documentazione che documenti il doppio pagamento. Il Collegio si attiverà per il rimborso.
Ho pagato regolarmente la quota d’iscrizione, eppure mi è arrivata lo stesso la cartella esattoriale di pagamento: perché? In questo caso occorre presentarsi all sede del Collegio con la documentazione relativa che documenti il pagamento e con la cartella esattoriale che si è ricevuto. Sarà poi cura del Collegio contattare Equitalia per i chiarimenti in merito. In questo caso le informazioni non vengono date telefonicamente.
Richiesta certificati di iscrizione al CollegioMi occorre un certificato d’iscrizione all’albo: cosa devo fare? Lo si può richiedere e ritirare direttamente presso la segreteria del Collegio dove si è iscritti esibendo un documento di identità. Lo può anche ritirare una persona diversa dal richiedente purché munita di delega + copia di documento di identità sia del delegato che del delegante.
Cos’è cambiato con la legge 183 del 2011?
Con la pubblicazione della legge 183 del 2011 il Collegio non può più rilasciare certificati di iscrizione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni perché in base all’art. 15:
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
FormazioneCome posso far riconoscere un titolo acquisito in un paese CEE?
Bisogna rivolgersi al Ministero della Salute. Ulteriori informazioni si possono reperire sul sito del dicastero.
E per riconoscere un titolo acquisito in un paese extracomunitario?
Ugualmente occorre rivolgersi al Ministero della Salute a Roma; oppure consultare il sito.
Come si fa per riscattare gli anni di laurea? I TSRM dipendenti possono rivolgersi alla propria amministrazione di appartenenza.
Ho svolto un corso di perfezionamento: posso riportarlo su carta intestata? Si possono pubblicizzare i Master? Con una nota del 10.3.04 il MIUR ha riconosciuto che i master universitari sono titoli accademici pubblicizzabili ai sensi della lettera B del 2° comma art. 1 L. 175/92. Nelle targhe o inserzioni dovrà essere riportata la dizione “Master universitario in.”
Un giornale mi ha contattato per pubblicizzare un articolo: ho bisogno di qualche permesso dal Collegio? Si. Per interviste sui mezzi di comunicazione (giornali, radio, TV) occorre chiedere il nulla osta al Collegio che valuterà il caso.
Richiesta patrocinioCome si ottiene il patrocinio del Collegio Provinciale o della Federazione Nazionale per un convegno o congresso, corso o altra manifestazione? Si può richiedere il patrocinio del Collegio o della Federazione Nazionale presentando regolare richiesta con allegato il programma, nomi dei docenti ed obiettivi formativi.
Normativa ECMQuanti crediti devo conseguire nel triennio 2017-2019?
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione Nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
Quanti crediti devo acquisire nell’anno?
Con delibera della CNFC del 07 luglio 2016, sono stati eliminati i limiti annuali di acquisizione dei crediti ECM.
Si possono acquisire tutti i crediti con una sola metodologia (RES, FAD, FSC)?
Si, tutti i crediti possono essere acquisiti anche con l’utilizzo di una sola metodologia didattica.
Vi sono modalità di acquisizione dei crediti ECM tra discente e docente?
Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. I crediti acquisiti tramite autoformazione non possono superare il 10% del fabbisogno formativo triennale.
Un professionista può essere “reclutato” da uno sponsor per la partecipazione ai corsi di formazione?
Il professionista sanitario può partecipare ad un corso ECM accreditato in qualità di “discente reclutato”, ma non può acquisire crediti, in qualità di reclutato dalle Aziende sponsor, oltre il limite di 1/3 del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni.
Dove possono controllare i crediti da me acquisiti?
Attraverso la registrazione al sito del Cogeaps, ogni professionista non solo può creare il proprio Dossier Formativo individuale, o analizzare il Dossier Formativo di Gruppo, qualora ne avesse aderito, ma può anche controllare i crediti ECM conseguiti, sia al fine del completamento del proprio Dossier, sia al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.
Chi certifica il completo soddisfacimento dell’obbligo formativo?
Il professionista sanitario può richiedere la seguente documentazione:
- attestato di partecipazione al programma ECM;
- certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo
I documenti di cui sopra sono rilasciati da Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni sanitarie regolamentate e ordinate, dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda gli iscritti alle stesse, dalla Commissione Nazionale per la formazione continua (CNFC) per i professionisti che svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono iscritti alle Associazioni ora citate.
Vi sono dei bonus per chi ha assolto all’obbligo formativo nel triennio 2014-2016?
- I professionisti che nel precedente triennio (2014-2016) hanno compilato e soddisfatto il proprio dossier formativo individuale hanno diritto alla riduzione di 15 crediti dell’obbligo formativo nel presente triennio formativo (Determina della CNFC del 10 ottobre 2014).
- I professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017-2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti.
Posso recuperare nel 2017 i crediti non conseguiti nel triennio 2014-2016? E se Sì in quale misura?
La Commissione Nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.
Riduzione dei crediti ECM per i professionisti che risiedono nelle zone terremotate.
Il Comitato di Presidenza, nel corso della riunione del 19 ottobre u.s., ha proposto una riduzione di n. 25 crediti per il triennio 2014 – 2016 e di n. 25 crediti per il triennio 2017 – 2019, fatte salve ulteriori riduzioni del fabbisogno del singolo professionista dovute ad esoneri ed esenzioni. Tale proposta è stata accettata e deliberata dalla Commissione Nazionale ECM nella riunione del 13 Dicembre 2016.