Aspetti giuridici e medico-legali – FAQ
Per rivolgere i quesiti alla sezione Aspetti giuridici medico-legali invia una email all’indirizzo: agml@tsrm-pstrp.orgN.B.: non inviare i propri documenti di identità se non strettamente necessari o espressamente richiesti ai fini della pratica. Eventuali integrazioni saranno richieste caso per caso. |
Indice
Quesiti generali
Partecipazione a bandi di concorso e iscrizione negli Elenchi speciali della FNO
Quesito: È stato segnalato che tra i requisiti richiesti da alcuni bandi veniva indicato il titolo di studio senza precisazione in merito all’iscrizione all’Albo o all’Elenco speciale della professione di riferimento.
Risposta: Si conferma quanto contenuto nella Circolare 14/2021, in cui si specifica che “solo i professionisti iscritti all’albo, e non già quelli inseriti negli elenchi speciali a esaurimento, possono partecipare a concorsi pubblici e agli avvisi di mobilità extra-aziendale”.
Vendita diretta apparecchiature elettromedicali
Quesito: È possibile per un iscritto all’albo vendere dispositivi medici ai pazienti che tratta (attività marginale e esclusivamente volta alla soddisfazione della clientela cui fa i trattamenti)?
Risposta: La vendita di qualsiasi prodotto, anche se marginale rispetto all’attività principale, ha le sue regole, con la previsione dell’iscrizione alla competente Camera di commercio per territorio. In mancanza di tale requisito è possibile ipotizzare una delega alla vendita da parte del venditore professionale che si rapporterà in seguito con il delegato per le ragioni fiscali.
Iscrizione ed esercizio di due professioni sanitarie
Quesito: Sono un professionista regolarmente iscritto all’albo. Volevo capire, se dovessi conseguire un ulteriore laurea in una professione sanitaria potrei iscrivermi anche all’ulteriore albo ed esercitare entrambe le professioni?
Risposta: In riferimento al quesito da lei posto, relativo la possibilità di poter esercitare contemporaneamente due professioni sanitarie, tra quelle afferenti uno degli albi istituiti presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP, le riportiamo quanto segue: l’esercizio di più di una professione da parte dello stesso professionista sanitario è consentita dalla legge, cfr. art. 102 del TULS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), in cui è riportato:
“Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l’esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. I sanitari che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000”.
Requisiti obbligatori per l’esercizio di una o più professioni sanitarie sono rappresentati dal possesso di un titolo di studio abilitante (laurea o titolo equipollente ai sensi del DM 27 luglio 2000), la rispettiva iscrizione al pertinente albo professionale (legge 3/2018) ed il regolare assolvimento degli obblighi in materiale di formazione continua in medicina.
È opportuno sottolineare che esistono alcune limitazioni ed incompatibilità, da valutare caso per caso, per i professionisti sanitari alle dipendenze di una Pubblica amministrazione (in particolare con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato).
Con la speranza di aver chiarito ogni dubbio, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Equivalenza ed equipollenza tra titoli ed iscritti ad elenchi speciali ad esaurimento
Quesito: Secondo la normativa i Massofisioterapisti che si sono diplomati dopo il 1999 non possono iscriversi all’Ordine corretto? Un Massofisioterapista che ha conseguito il titolo triennale nel 2008 presso l’istituto OMISSIS e che risulta iscritto all’Ordine nella sezione degli Elenchi speciali ad esaurimento, è possibile considerarlo equivalente ad un Fisioterapista ? L’equivalenza cosa implica?
Risposta: Gli elenchi speciali a esaurimento sono stati introdotti con lo scopo di normalizzare quella porzione delle popolazioni professionali di riferimento che, pur rispondendo a precise caratteristiche (quelle del DM 9 agosto 2019), non posseggono un titolo idoneo per la normale iscrizione ad uno degli albi professionali, in particolare istituiti ai sensi del DM 13 marzo 2018 presso un Ordine territoriale dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (istituito secondo legge 3/2018).
In particolare, l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti è istituito, ai sensi dell’art. 5 del predetto DM 9 agosto 2019, per coloro che hanno conseguito un titolo ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
L’equivalenza è una delle alternative che il legislatore ha previsto per risolvere le problematiche legate alle innumerevoli variazioni che il nostro sistema formativo ha attraversato negli anni. In particolare l’equivalenza può essere riconosciuta solo in esito ad un procedimento (previsto dall’art. 4, co. 2, L. 42/99 e disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 10/02/2011, nonché recepito nel DPCM del 26/07/2011) di equiparazione tra i titoli e sulla base di una positiva valutazione sia dello specifico percorso di studi (e della formazione integrativa richiesta), quanto della carriera. L’equivalenza viene riconosciuta in esito alla positiva conclusione del procedimento di istruttoria ministeriale con un decreto ad personam. Per quanto rappresentato l’equivalenza dei titoli non può essere operata in maniera automatica, differenziandosi dalla equipollenza, riconosciuta per quei titoli che hanno lo stesso valore legale e la stessa efficacia giuridica di quello abilitante. A tale proposito si veda il decreto ministeriale 27 luglio 2000 recante “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
Al riguardo, occorre osservare che il DM 9 agosto 2019 che “l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attività lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999” ; e, al comma 6, ha altresì precisato che “una volta conseguita l’equivalenza, l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento potrà iscriversi al relativo albo professionale dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale”.
Con la speranza di aver chiarito ogni dubbio, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Costituzione di un’associazione tra professionisti
Quesito: Avrei intenzione di costituire un’associazione con il gruppo di studio/lavoro di colleghi (Fisioterapisti, una Medico fisiatra e una Biologa nutrizionista) di cui faccio parte. Inoltre, vorremmo poter in seguito tutelare il materiale che produciamo sia nel web che nella clinica.
Risposta: In merito a quanto richiesto le segnaliamo che ai sensi del comma 8 dell’art. 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti) della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” è possibile la costituzione di una società tra professionisti anche per l’esercizio di più attività professionali.
Le suggeriamo per questo di far riferimento alle seguenti disposizioni di legge, dove potrà trovare ogni ulteriore dettaglio:
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- legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;
- decreto 8 febbraio 2013, n. 34 “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;
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Con riferimento alla richiesta di “tutelare il materiale che produciamo sia nel web che nella clinica”, occorrerebbe ricevere qualche ulteriore chiarimento. In linea generale, se si fa riferimento a materiale scientifico e divulgativo che viene pubblicato sul sito e/o distribuito (es. brochure), questi sono sottoposti al diritto d’autore e al diritto sulla proprietà intellettuale. Il diritto d’autore, tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e s.m.i, dal codice civile artt. 2575 e seguenti, dal decreto legge. 16 ottobre 2017 n.148) prevede la tutela delle «opere dell’ingegno di carattere creativo».
Ulteriori informazioni utili sono reperibili alla pagina dedicata alla tutela del diritto d’autore del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con la speranza di averle chiarito ogni dubbio, l’occasione è gradita per porgerle cordiali saluti.
Tecnico sanitario di radiologia medica
Quesito: Può un TSRM operare senza la presenza fisica del Medico radiologo all’interno della struttura sanitaria?
(Per sinteticità, nella risposta che segue si tralasciano alcuni presupposti, che è comunque opportuno considerare e che sono reperibili nel documento completo raggiungibile attraverso il collegamento a fondo pagina).
Circa il termine presenza in organico di almeno un Medico radiologo all’interno della struttura sanitaria in cui si opera, il Ministero della salute ha fornito, chiudendo definitivamente ogni approccio di parte o strumentale, in risposta all’interrogazione a risposta immediata 5-08971 del 22 giugno 2016, seduta n. 640 in Commissione XII (Affari Sociali), l’interpretazione autentica di tale passaggio: “il riferimento alla «presenza» del medico radiologo deve interpretarsi non necessariamente come presenza fisica ma anche come disponibilità o reperibilità”.
In questi anni diverse strutture sanitarie hanno adottato procedure aziendali per l’erogazione di indagini radiologiche in assenza fisica del Medico radiologo, tutte coerenti con la struttura contenuta nel documento “Procedura per la giustificazione preliminare delle indagini radiologiche – Aggiornata al DLgs 101/2020”. Tale modalità risulta essere indispensabile al fine di garantire, secondo normativa vigente, ogni principio da rispettare, per la sicurezza della persona assistita e lo svolgimento dell’attività professionale da parte del Tecnico sanitario di radiologia medica.
Tac con mdc in regime di reperibilità, presenti solo TSRM e medico radiologo
Quesito: Nel consenso firmato dal paziente (cosciente, lucido), al momento in cui lo vedo io, prima di eseguire l’esame, le caselline relative alle allergie non sono barrate. Chiedo al medico se il paziente non ha problemi di allergie (per il mdc), mentre preparo l’esame dal punto di vista tecnico. Il medico mi risponde che non sono cose di cui devo occuparmi, in quanto tecnico (a scanso di equivoci, successivamente il medico mi conferma che non ci sono allergie o altri problemi). Il medico mi invita anche a informarmi meglio, perché il TSRM non ha, a suo avviso, alcun tipo di responsabilità relativamente alla somministrazione del mdc, essendo questione di competenza del medico e, se presente, dell’infermiere. Io ho le mie perplessità su questa cosa, anche perché alla fin fine sono io che fisicamente schiaccio il pulsante che attiva la pompa, e sono io che eseguo materialmente l’esame con tutte le sue fasi. Dunque credo di dover essere almeno a conoscenza delle condizioni del paziente (per quanto attiene alle controindicazioni più importanti relative al mdc).
Risposa sintetica: è compito del TSRM l’adeguata conduzione dell’esame attraverso il corretto utilizzo delle tecnologie diagnostiche a disposizione e l’impiego di tutti i dispositivi e pratiche idonee alla radioprotezione del paziente e dell’operatore. Per tale motivo effettua l’anamnesi tecnica finalizzata alla conduzione della procedura diagnostica o terapeutica, informando il paziente sulle modalità di esecuzione della stessa e dei rischi connessi con l’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Nel caso raccontato, prevedendo l’esame la somministrazione del mdc, l’anamnesi tecnica può essere rivolta anche ad individuare stati allergici o altre manifestazioni registratesi in precedenza ed in occasione di somministrazione di mdc iodato, in quanto, la somministrazione del mdc è comunque parte della pratica radiologia di cui il tsrm è pienamente titolare e competente, rappresentando, inoltre, in occasione delle procedure di radiologia complementare, l’interlocutore qualificato nei confronti degli altri medici specialisti che utilizzano in modo complementare la Diagnostica per immagini.
Proposta aziendale esami RX ambulatoriali provenienti da CUP in assenza del medico radiologo
Quesito: si chiede un parere riguardo la proposta aziendale di effettuare esami di rx tradizionale ambulatoriali per pazienti provenienti dal CUP, in assenza del medico radiologo (non in teleradiologia), senza quindi l’acquisizione di un consenso informato e con le immagini diagnostiche che verranno visionate e refertate da un radiologo solo a partire dal giorno successivo.
Il mio unico riferimento in materia sono le linee guida per le procedure inerenti prati che radiologiche clinicamente sperimentate riportate nella Gazzetta Ufficiale del 09/11/2015, che prevedono esecuzione di esami in teleradiologia esclusivamente per pazienti ricoverati o in regime di emergenza urgenza (ottemperando quindi al consenso informato a carico del medico di reparto richiedente), per esami ambulatoriali richiedono invece la presenza di un medico radiologo.
Chiedo pertanto un Vostro parere a riguardo ed anche se nell’esercizio nelle suddette condizioni vi sia copertura da parte dell’assicurazione
Risposta:
Qualunque sia la procedura che verrà adottata dalla sua azienda, a parere della scrivente, questa dovrà garantire:
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- l’applicazione del principio di giustificazione: infatti ogni esposizione medica di persone in ambito sanitario e di screening, non giustificata, è vietata, in quanto deve mostrare di essere sufficientemente efficace mediante la valutazione dei potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici complessivi da esse prodotti e dei benefici diretti per la salute della persona e della collettività, rispetto al danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare [1];
- l’ottenuto consenso che deve essere prestato dal paziente solo dopo una scelta consapevole conseguente ad un’adeguata informazione da parte degli esercenti la professione sanitaria che compongono l’equipe sanitaria.
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Su questi presupposti, il processo giustificativo della prestazione radiologica può avvenire[1]:
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- in maniera diretta, da parte del medico specialista;
- attraverso protocollo (o algoritmo).
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Questa Federazione, all’indomani della pubblicazione della nuova normativa di radioprotezione (Dlgs. 101/2020), ha provveduto ad aggiornare il documento Procedura per la giustificazione preliminare delle indagini radiologiche che rappresenta per questo un sicuro riferimento, utile per la definizione di procedure per la giustificazione preliminare, a cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento.
La puntuale presenza di questi elementi nella procedura aziendale le garantiscono il corretto esercizio professionale.
Riguardo la copertura assicurativa è indispensabile verificare in concreto la polizza da lei sottoscritta, con particolare riguardo all’attività assicurata e ad eventuali esclusioni. A tale scopo potrà contattare il Sistema di protezione e polizza assicurativa.
Con riferimento alla convenzione assicurativa che questa Federazione mette a disposizione dei propri iscritti l’attività assicurata corrisponde con “quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento”, compresi i riferimenti di legge precedentemente citati.
Le segnaliamo che ulteriori informazioni a riguardo sono contenute nel recente documento redatto da questa Federazione “Organizzazione della telegestione nelle sezioni di radiologia: stato dell’arte”, a cui la rinviamo.
[1] DLgs 101/2020 art. 157 co. 1
[2] L. 219/2017 art. 1 co. 2
[3] Documento FNO TSRM e PSTRP Presentazione, analisi e commento per il TSRM DLgs 31 luglio 2020, n. 101 – agosto 2020, p. 8
Migliore denominazione da utilizzare per le attività di sonographer
Quesito: Qual è la denominazione più corretta che un professionista sanitario iscritto all’Albo deve utilizzare nell’attività di sonographer?
Risposta: La sola indicazione della dicitura ecografista o sonographer prima del nominativo del professionista che ha effettuato lo studio ecografico, nel caso di specie cardiaco, è indeterminata, riferibile alla pluralità di professioni che possono effettuare indagini ultrasonologiche. Pertanto, ai fini di una puntuale informazione alla persona assistita e per le valenze medico-legali correlate allo svolgimento di indagini ecografiche, si ritiene che sia sempre preferibile integrare le denominazioni generiche (ecografista, sonographer, tecnico sonographer, ecc…), in molti casi già presenti nelle interfacce software/grafiche dei dispositivi medici, con la denominazione o, nei casi in cui sia ritenuta eccessivamente lunga, con l’acronimo della professione sanitaria a cui appartiene l’operatore che ha condotto l’indagine (TFCPC, TSRM, ecc.).
Assistente sanitario
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico audiometrista
Esercizio da parte dello stesso soggetto delle professioni sanitarie di Tecnico audiometrista e di Tecnico audioprotesista
Quesito: Quali sono i requisiti per poter esercitare contemporaneamente la professione di Tecnico audiometri e Tecnico audioprotesista?
Risposta: Sono sempre di più professionisti sanitari in possesso dei titoli abilitanti alle professioni di Tecnico audiometrista e audioprotesista. In relazione a tale fenomeno ed in riferimento alle possibili criticità che possono determinarsi a seguito di una non corretta applicazione delle norme vigenti è opportuno chiarire che per esercitare le professioni di Tecnico audiometrista e di Tecnico audioprotesista, dunque, è necessario essere iscritti contemporaneamente all’albo dei Tecnici audiometristi ed all’albo dei Tecnici audioprotesisti, nonché assolvere l’obbligo ECM specifico per entrambe le professioni. Al fine di fornire puntuali indicazioni le Commissioni di albo nazionale delle professioni dei Tecnici audiometristi e dei Tecnici audioprotesisti hanno congiuntamente redatto uno specifico documento che si invita a consultare: scarica il documento
Tecnico audioprotesista
Esercizio da parte dello stesso soggetto delle professioni sanitarie di Tecnico audiometrista e di Tecnico audioprotesista
Quesito: Quali sono i requisiti per poter esercitare contemporaneamente la professione di Tecnico audiometri e Tecnico audioprotesista?
Risposta: Sono sempre di più professionisti sanitari in possesso dei titoli abilitanti alle professioni di Tecnico audiometrista e audioprotesista. In relazione a tale fenomeno ed in riferimento alle possibili criticità che possono determinarsi a seguito di una non corretta applicazione delle norme vigenti è opportuno chiarire che per esercitare le professioni di Tecnico audiometrista e di Tecnico audioprotesista, dunque, è necessario essere iscritti contemporaneamente all’albo dei Tecnici audiometristi ed all’albo dei Tecnici audioprotesisti, nonché assolvere l’obbligo ECM specifico per entrambe le professioni. Al fine di fornire puntuali indicazioni le Commissioni di albo nazionale delle professioni dei Tecnici audiometristi e dei Tecnici audioprotesisti hanno congiuntamente redatto uno specifico documento che si invita a consultare: scarica il documento
Tecnico ortopedico
Dietista
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Migliore denominazione da utilizzare per le attività di sonographer
Quesito: Qual è la denominazione più corretta che un professionista sanitario iscritto all’Albo deve utilizzare nell’attività di sonographer?
Risposta: La sola indicazione della dicitura ecografista o sonographer prima del nominativo del professionista che ha effettuato lo studio ecografico, nel caso di specie cardiaco, è indeterminata, riferibile alla pluralità di professioni che possono effettuare indagini ultrasonologiche. Pertanto, ai fini di una puntuale informazione alla persona assistita e per le valenze medico-legali correlate allo svolgimento di indagini ecografiche, si ritiene che sia sempre preferibile integrare le denominazioni generiche (ecografista, sonographer, tecnico sonographer, ecc…), in molti casi già presenti nelle interfacce software/grafiche dei dispositivi medici, con la denominazione o, nei casi in cui sia ritenuta eccessivamente lunga, con l’acronimo della professione sanitaria a cui appartiene l’operatore che ha condotto l’indagine (TFCPC, TSRM, ecc.).